“No gender discrimination” è lo slogan che ha annunciato una serie di profondi mutamenti nel settore assicurativo, a partire dalla fine del 2012. A cambiare sono state le modalità con cui vengono stabiliti dalle compagine assicurative i premi per alcune tipologie di polizze per le quali l’uso di modelli di genere ha un'importante rilevanza: vita, infortuni, malattia, RC auto e previdenza. Le compagnie assicurative non possono più differenziare in funzione del sesso di appartenenza di ciascun cliente, ma sono obbligate a offrire soltanto delle tariffe “unisex”.
Tutto è nato da una direttiva del Consiglio europeo riguardante il principio di uguaglianza tra i sessi. La direttiva esisteva già da otto anni, ma ha concesso eccezioni alla regola in campo assicurativo nel quale, se le discriminanti tra i due sessi si avvalevano del supporto statistico, potevano essere applicate differenziazioni tariffarie. Ma una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del marzo 2011 ha causato una rivoluzione, imponendo alla compagnie assicurative di non utilizzare più il genere come fattore discriminante per la determinazione delle tariffe e dei premi.
A prima vista per le donne si tratta di un’ulteriore conquista. In realtà, nel mondo assicurativo le tariffe praticate si basano su criteri statistici, ed è un fatto oggettivo che le donne in generale vivono più a lungo degli uomini, hanno una condotta di guida che provoca meno sinistri e subiscono meno infortuni per incidenti sul lavoro o nella vita privata. Per questo in passato dovevano pagare premi più bassi di quelli degli uomini di pari età. Ora invece, con la tariffa unica, le donne, pur avendo una rischiosità più bassa degli uomini, non possono più pagare tariffe inferiori, in nome della parità dei sessi. Si stima che sul ramo Vita i prezzi per le donne risultino più alti fino al 30%, quindi non un aumento da poco. Dall’ altra parte gli uomini possono beneficiare dell’introduzione delle tariffe “unisex”, pagando premi in qualche misura minori.
La unisex rule (tariffe unisex) si applica ai contratti stipulati o modificati dopo il 21 dicembre 2012. Non costituisce modifica contrattuale:
- l'automatica estensione temporale di contratti preesistenti
- la modifica di condizioni contrattuali (come il premio) intervenuta sulla base di parametri predeterminati nel contratto originario.