Novità per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche

La Legge 114/2014 è intervenuta sul contenuto normativo delle polizze Cauzioni Provvisorie per la partecipazione a gare d’appalto, frequentemente oggetto di fidejussione assicurativa.
In sintesi, le stazioni appaltanti non possono più escludere immediatamente le imprese concorrenti che non abbiano reso le dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale o che le abbiano prodotte incomplete o con irregolarità essenziali, ma dovranno applicare agli operatori economici specifiche sanzioni pecuniarie in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. In tal modo si blocca la tendenza della giurisprudenza amministrativa che negli ultimi anni aveva formato un orientamento interpretativo molto restrittivo, in base al quale, ad esempio, il non aver reso anche solo una dichiarazione relativa ad una delle fattispecie previste dall’art. 38 determinava l’esclusione dalla gara, in quanto evidenziava la mancanza di un requisito generale. Le dichiarazioni sono sia quelle del legale rappresentante e dei soggetti per i quali la normativa prevede la connotazione di situazioni specifiche (es. i direttori tecnici con riferimento alle condanne riportate), ma anche quelle di soggetti terzi, come ad esempio il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che fornisce con l’avvalimento i requisiti di capacità al concorrente.
Sono state aggiornate di conseguenza le condizioni che regolano il rapporto tra il garante e la stazione appaltante con il richiamo alle modifiche apportate agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) con l'art. 39 della Legge 114/2014 (sanzione pecuniaria).
L'articolo 1 delle predette condizioni è stato pertanto integrato con la seguente dicitura: “Si impegna, altresì, a garantire l’eventuale pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, modificato dall’art. 39 della Legge n. 114 dell’11/08/2014 (in misura non inferiore all’uno per mille e comunque non superiore a 50.000 euro)”.
Qualora il bando di gara dovesse prevedere la misura della sanzione, sarà necessario incrementare l'importo della garanzia di tale somma, in modo da esplicitare l'effettiva esposizione per la quale la Compagnia andrà ad obbligarsi.