È stata rafforzata dal 1° gennaio 2017 la polizza assicurativa a favore dei clienti finali in caso di incidenti provocati dall’uso del gas. Rispetto a quella finora in vigore, la nuova polizza, con costi individuabili in modo più chiaro in bolletta (attualmente 0,6 euro/anno), avrà una durata quadriennale e vedrà incrementati i massimali in caso di risarcimento per le sezioni incendio e infortuni. La terza sezione (RCT), resta invariata.
È con la delibera del 12 maggio 2016 n. 223 dell’autorità per l’energia e il gas che vengono introdotte le novità in tema di polizza assicurativa a favore dei clienti finali in caso di incidenti provocati dall’uso del gas. Ai sensi della nuova delibera 223/2016/R/gas dell’autorità per l’energia elettrica e il gas chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta) e i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni (morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, spese di cura), che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato italiano gas) per conto dei clienti finali. I clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente ad un punto di riconsegna assicurato godono di una assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas a valle del medesimo punto di riconsegna assicurato.
Il contratto di assicurazione riproduce, per il periodo dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato dal contraente per il periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.