Ultrattività dell'assicurazione di RC professionale

È trascorso un congruo lasso di tempo dall’introduzione, con la “legge sulla concorrenza” 124/2017, della norma che introduce l’estensione della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale ai dieci anni successivi alla chiusura del contratto, ma il mercato assicurativo procede ancora con molta circospezione e in ordine sparso.

La legge stabilisce che le polizze di RC professionale devono offrire un «periodo di ultrattività decennale della copertura» per i fatti avvenuti mentre la polizza era attiva. L’ultrattività decennale deve essere offerta tanto in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, quanto in caso di semplice cessazione della polizza. In tal caso la norma, introdotta su input dell’Antitrust, fa «salva la libertà contrattuale delle parti». In altri termini, la Compagnia ha, sì, l’obbligo di offrire, a richiesta, l’estensione decennale, ma ha anche la facoltà di fissarne volta per volta le condizioni, in particolare quelle economiche.

Attualmente le polizze di responsabilità civile professionale di nuova emissione propongono già, nella maggioranza dei casi, l’allungamento temporale di dieci anni della copertura, legandolo però alla cessazione dell’attività del professionista, ignorando dunque il caso più delicato e frequente, ossia quello di passaggio da una Compagnia a un'altra (da ciò l'inquadramento della novità nella legge sulla concorrenza). Non è tuttavia infrequente trovarsi di fronte a polizze di nuova emissione che riportano condizioni normative ancora per nulla in sintonia col disposto della legge 124/2017.

Come prevede espressamente la legge, la nuova disciplina riguarda anche le polizze già in corso. E qui quasi nulla s'è mosso. Purtroppo sono ancora diffusi i contratti assicurativi che, in tema di cessazione della polizza, non ammettono alcun tipo di ultrattività, oppure - ma solo nel caso di cessazione dell’attività - prevedono coperture temporalmente risicate di due, tre, massimo cinque anni, a costi variabili. Ovviamente la validità di questi limiti temporali decade in ragione di una legge che ne prevede obbligatoriamente l’estensione a dieci anni, ma resta il fatto che dev’essere l’assicurato a far valere questo suo diritto, e resta anche la discrezionalità, per l’assicuratore, di stabilire le condizioni economiche della proroga a fronte della specifica richiesta del singolo cliente.

A monte di questo provvedimento che, certamente, va a tutelare maggiormente i professionisti assicurati, come accennato c’era anche l’obiettivo dell’Antitrust di accrescere la concorrenza del mercato assicurativo. Ed in effetti è vero che l’assenza di una copertura posteriore alla cessazione della polizza limita la mobilità dei professionisti che, se decidono di passare a un’altra compagnia, rischiano di non avere più una copertura completa per i fatti verificatisi durante la vigenza della polizza, ma i cui danni siano reclamati dopo il suo termine.
C’è però da dire che l’aumento di rischio, rappresentato dalla prolungata esposizione temporale, concorre a sostenere un aumento dei premi assicurativi, a svantaggio in particolare delle categorie professionali maggiormente esposte, come quella degli operatori sanitari liberi professionisti.