La RCA delle macchine operatrici

Che cosa s'intenda per "circolazione" di un veicolo, dove cominci e dove termini e quali comportamenti/eventi connessi all'impiego di un veicolo rientrino nel concetto di circolazione è questione vecchia quasi quanto la legge sull'obbligatorietà dell'assicurazione RCA. La Cassazione ha costantemente allargato il perimetro della definizione. Con riguardo al tema di questa nota, le Sezioni Unite civili  (sentenza 8620 del 29/04/2015) hanno tratto spunto da un’autogru, ma il principio vale per tutte le macchine operatrici, anche di uso comune, come i carrelli elevatori.

La vicenda riguardava un grave infortunio sul lavoro avvenuto per effetto di una manovra di caricamento errata compiuta con una autogru, la quale urtava un cassone mal posizionato che, cadendo, causava la morte dell’addetto alle operazioni in corso. Gli eredi avevano avviato un’azione diretta contro l’impresa di assicurazione per la RCA del veicolo e la compagnia aveva negato il risarcimento, ritenendo che l’operazione di carico e scarico non rientrasse fra quelle attinenti propriamente alla circolazione e che, pertanto, non sussistesse l’onere di corrispondere il risarcimento del danno.
La Corte ha così ribadito il suo consolidato orientamento in base al quale il concetto di circolazione veicolare, per il quale scatta l’obbligo assicurativo stabilito dall’articolo 1 della legge n. 990/69 (confluito nell’art. 122 del Codice delle assicurazioni), è sempre stato inteso in senso lato, includendovi tutte quelle azioni collegate alla viabilità, come la sosta, la fermata, ovvero anche l’apertura di portiere e lo scarico di colli dal bagagliaio e così via. In tutte queste situazioni, per dette operazioni che sono funzionali alla circolazione stradale, l’assicuratore del proprietario del veicolo deve rispondere per i danni involontariamente causati a terzi.

Il caso in esame era però diverso: la manovra di caricamento di un cassone attraverso il braccio di una gru posizionata sul veicolo assicurato. Secondo la compagnia, la manovra in sé atteneva alla fase lavorativa vera e propria (tant’è che gli eredi erano stati indennizzati dall’Inail) estranea al concetto di circolazione sulla rete stradale pubblica. La Corte ha optato per la decisione che anche la fase di manovra della gru posta sul veicolo assicurato rientra nel concetto di circolazione e che, pertanto, l’obbligo risarcitorio è riposto sull’assicuratore per la RC auto.
Poiché il rischio della circolazione di veicoli è classificabile come attività pericolosa, secondo il nostro Codice Civile opera una presunzione di responsabilità: pertanto, l’accezione di circolazione stradale deve riguardare tutti i possibili impieghi funzionali del mezzo dotato dell’astratta potenzialità di offesa per la collettività. Così, la movimentazione di un braccio meccanico per operazioni di carico o scarico costituisce sia la dinamica funzionale, sia l’occasione stessa della circolazione del veicolo assicurato, che da tale funzione non può essere disgiunto, né sul piano materiale, né su quello assicurativo.

Occorre dunque che il veicolo sia utilizzato per le sue funzionalità tipiche (escludendo quindi quello che si definisce l’uso abnorme) che non sono disgiunte dalla circolazione ma che sono anzi l’occasione funzionale e pratica del mezzo, come tale sempre soggetto all’assicurazione per la RCA obbligatoria.
In conclusione, l’uso che del veicolo si fa sulla strada pubblica, se riferito alle sue caratteristiche tipiche, costituisce sempre circolazione del mezzo con la conseguenza che “la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata”. In termini pratici, ne discende anche un richiamo a non sottovalutare il rischio d'impiego di carrelli elevatori non targati e quindi privi di copertura RCA fuori dal recinto aziendale (ed anzi - in forza di successive pronunce e dell'introduzione del nuovo Regolamento UE - anche negli spazi pertinenziali esterni al fabbricato).