Il trasporto degli animali in automobile

Sono fuori legge le cinture di sicurezza per cani e gatti trasportati sui veicoli.

Lo ha affermato qualche anno fa il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere prot. n. 4372 del 13 luglio 2016. L’art. 169, comma 6, del codice della strada prevede che si possa trasportare liberamente un animale domestico, purché non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Recita testualmente: «Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.».

Secondo il ministero dei trasporti, la locuzione «altro analogo mezzo idoneo» non ha una portata generica tale da includere anche le cinture di sicurezza per cani e gatti, ma deve essere interpretata esclusivamente con riferimento alla rete di separazione del vano posteriore al posto di guida. Pertanto, i sistemi di ritenuta consistenti nelle cinture di sicurezza non possono essere ritenuti legittimi.

Gli automobilisti dovranno prestare molta attenzione a tale parere ministeriale, perché in caso di errata sistemazione sul veicolo, eventuali lesioni agli animali domestici trasportati potrebbero configurare anche estremi di reato a carico di chi ha effettuato il trasporto senza mettere l'animale in sicurezza.