È sempre colpa di qualcun altro... o no?

Negli ultimi decenni abbiamo assistito, anche in Italia, a una progressiva dilatazione del perimetro delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali. Una tendenza cui molto ha contribuito il legislatore, spesso recependo normative sovranazionali, ma determinante è stata l’opera della giurisprudenza.
Si è così progressivamente affermato il diffuso sentire che “non è mai colpa propria”; in altri termini, potrò sempre ristorarmi del danno a spese di un responsabile.
Qui segnaliamo alcune eccezioni che confermano la regola, i casi giunti a pronuncia della Suprema Corte in cui si sono ribaditi principi di non responsabilità tuttora scritti nei codici, ma quasi obsoleti.

IL PONTEGGIO
Un’impresa edile monta un ponteggio adiacente alla facciata di un condominio per eseguire alcuni lavori. I ladri, servendosi delle impalcature, entrano in un appartamento all’ottavo piano e rubano effetti personali e gioielli. La vittima chiede il risarcimento dei danni all’impresa edile ed al condominio, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 C.C.
La Cassazione conferma il rigetto della Corte d’Appello poiché:
  1. non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte ad agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano;
  2. il furto è avvenuto fuori dell’orario di lavoro degli operai che utilizzavano il ponteggio;
  3. il derubato stesso ha partecipato e aderito alla delibera dell’assemblea condominiale con cui si era deciso di non installare l’impianto antifurto, come suggerito dall’impresa edile, per i costi eccessivi;
  4. il derubato ha omesso qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri, basti considerare che i preziosi erano contenuti in una semplice scatola e che non aveva installato alcun blocco alla tapparella.
L’AVVOCATO
Un ex ministro, condannato dalla Corte dei Conti per avere concesso in locazione a personalità politiche, a canoni non di mercato, appartamenti che avrebbero potuto invece essere destinati a sedi di importanti uffici pubblici o comunque essere ceduti in locazione per canoni adeguati al prestigio dell’immobile, vede dichiarato inammissibile il ricorso perché non vi era stata allegata copia autentica della sentenza impugnata. Errore evidente degli avvocati, prontamente citati per il risarcimento.
Ma la Cassazione respinge, perché “in materia di contratto d’opera intellettuale, ove anche risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione … il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, sì accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito“.
E la prova che la causa sarebbe stata vinta è molto difficile.

IL PARCHEGGIO
Il proprietario di un’auto rubata da un’area di parcheggio comunale, incustodita ma a pagamento, cita l’azienda trasporti municipale che l’aveva in concessione.
La Cassazione ha escluso l’obbligo di custodia e la conseguente responsabilità risarcitoria del gestore privato poiché l’area di sosta, per regolamento comunale, era destinata a parcheggio non custodito. Il prezzo pagato dall’utente era progressivo e differenziato, dunque rispondente al solo interesse pubblico; le particolari modalità di espletamento non implicano automatico obbligo di custodia.
Le Sezioni Unite fissano poi il principio: se il parcheggio è senza custodia si avrà un contratto di locazione (temporaneo) per lo spazio utilizzato, senza responsabilità per i danni all’auto. Se invece il parcheggio è con custodia (il gestore riceve le chiavi, colloca a posteggio il veicolo e provvede alla riconsegna), il contratto sarà di deposito con obbligo di custodia e quindi anche di responsabilità per i danni subiti dalla cosa.