Assicurazioni sulla persona e malattie recidivanti

La recidiva di una malattia ha sempre costituito un tema di difficile approccio per tutte le polizze sanitarie, sia quando la prestazione consiste nel rimborso delle spese sostenute, sia quando l’evento determina il diritto a un’indennità (per esempio quando si assicura il rischio d’invalidità o di diagnosi di grave patologia). Ci si chiede, in sostanza, se il ripresentarsi della malattia sia un nuovo sinistro e sia pertanto dovuto dall’assicuratore un nuovo pagamento.

Di recente, su una tribolata vicenda relativa a un caso d’invalidità permanente conseguente a cancro, la Corte di Cassazione ha confermato le pronunce dei due precedenti gradi di giudizio.
La nozione di recidiva assunta dal primo giudice - comparsa o riacutizzazione di una malattia apparentemente guarita e non evoluzione in senso negativo di uno stato patologico ancora in atto – è stata avallata in appello e poi dalla Suprema Corte.
Questa precisa definizione era confortata dal fatto che l’assicurato era già stato indennizzato dalla compagnia: evidentemente il quadro clinico aveva raggiunto un apprezzabile livello di stabilizzazione. A questo motivo principale si aggiungono anche la lettura della polizza e una riflessione sulla particolare natura della patologia tumorale. Di essa, come invero di molte altre malattie, non è mai certa la guarigione. La polizza, d’altronde, impegna l’assicurato a denunciare evento e conseguenze invalidanti entro termini ampi, ma precisi. È la compagnia stessa, dunque, a esigere una valutazione che chiuda la pratica, valutando la situazione che in quel momento si è determinata.
Se il rischio di recidiva fosse “bloccante”, l'assicurato non avrebbe alcuna possibilità, seguendo l’interpretazione fornita dall'assicurazione, di attivare la polizza di assicurazione per invalidità permanente da malattia. Più precisamente, non potrebbe ottenere l'indennizzo in relazione a esiti invalidanti derivanti da una fase della malattia che appare stabilizzata, perché altrimenti non potrebbe chiedere l'ulteriore indennizzo in ipotesi di una evoluzione non prevedibile e più grave della malattia stessa, cosa entrambe avvenute nel caso di specie.

Per i tumori e le malattie d’incerto esito, conclude la Cassazione, è dunque necessario modulare diversamente l'interpretazione del concetto di rischio assicurato. È ciò che opportunamente hanno fatto i giudici di merito, ritenendo che la cosiddetta recidiva della malattia, dopo la stabilizzazione della precedente fase, ha le caratteristiche per rientrare nel concetto di nuovo evento.